Articolo 27 del codice del processo tributario

Art. 27. Esame preliminare del ricorso1.Il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne ((dichiara l'inammissibilita')) nei casi espressamente previsti, se manifesta.
2.Il presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo.
3.I provvedimenti di cui ai commi precedenti hanno forma di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi alla commissione.
Entrata in vigore il 27 marzo 1993
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