Articolo 294 del Codice Penale

Art. 294.

(Attentati contro i diritti politici del cittadino)

Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volonta', e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
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