Articolo 613 del Codice Penale
Art. 613.
(Stato di incapacita' procurato mediante violenza)
Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d'incapacita' d'intendere o di volere, e' punito con la reclusione fino a un anno.
Il consenso dato dalle persone indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 579 non esclude la punibilita'.
La pena e' della reclusione fino a cinque anni:
1° se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato;
2° se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto.
(Stato di incapacita' procurato mediante violenza)
Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d'incapacita' d'intendere o di volere, e' punito con la reclusione fino a un anno.
Il consenso dato dalle persone indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 579 non esclude la punibilita'.
La pena e' della reclusione fino a cinque anni:
1° se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato;
2° se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto.