Articolo 613 del Codice Penale
Art. 613.
(Stato di incapacita' procurato mediante violenza)
Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d'incapacita' d'intendere o di volere, e' punito con la reclusione fino a un anno.
Il consenso dato dalle persone indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 579 non esclude la punibilita'.
La pena e' della reclusione fino a cinque anni:
1° se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato;
2° se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto.
(Stato di incapacita' procurato mediante violenza)
Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d'incapacita' d'intendere o di volere, e' punito con la reclusione fino a un anno.
Il consenso dato dalle persone indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 579 non esclude la punibilita'.
La pena e' della reclusione fino a cinque anni:
1° se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato;
2° se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto.
2. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2022-06-15, n. 202208010Provvedimento:Leggi di più...- archiviazione penale·
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- art. 52 d.lgs. 196/2003·
- art. 613 c.p.·
- concessione della cittadinanza·
- difetto di istruttoria·
- difetto di motivazione·
- discrezionalità amministrativa·
- eccesso di potere·
- giudizio immediato·
- precedenti penali·
- sindacato giurisdizionale·
- sospensione cautelare·
- tutela della privacy·
- valutazione prognostica dell'integrazione sociale·
- violazione art. 3 L. 241/1990·
- violazione art. 9 L. 91/1992