Articolo 512 del Codice Penale
Art. 512.
(Pena accessoria)
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti importa l'interdizione da ogni ufficio sindacale per la durata di anni cinque.
(Pena accessoria)
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti importa l'interdizione da ogni ufficio sindacale per la durata di anni cinque.
2. TAR Firenze, sez. I, sentenza 2023-01-25, n. 202300077Provvedimento:Leggi di più...- Annullamento provvedimento·
- Art. 512 bis c.p.·
- Autonomia procedimento penale·
- Elemento oggettivo·
- Elemento soggettivo·
- Esclusione responsabilità·
- Istruttoria insufficiente·
- Motivazione carente·
- Sanzione unica·
- Sospensione procedimento disciplinare·
- Spese compensate·
- Violazione del principio ne bis in idem
3. TAR Potenza, sez. I, sentenza 2024-02-19, n. 202400088Provvedimento:Leggi di più...- art. 512 bis c.p.·
- art. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011·
- discrezionalità della Prefettura·
- informazione antimafia interdittiva·
- legittimità del provvedimento amministrativo·
- misure di prevenzione antimafia·
- principio di probabilità e non di certezza probatoria·
- sindacato del giudice amministrativo·
- spese di lite·
- valutazione del rischio di infiltrazioni mafiose·
- violazione di legge e eccesso di potere