Articolo 329 del Codice Penale
Art. 329.
(Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica)
Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorita' competente nelle forme stabilite dalla legge, e' punito con la reclusione fino a due anni.
(Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica)
Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorita' competente nelle forme stabilite dalla legge, e' punito con la reclusione fino a due anni.