Articolo 582 del Codice Penale
Art. 582.
(Lesione personale)
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli ((61, numero 11-octies),))583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto e' punibile a querela della persona offesa.
------------AGGIORNAMENTO (24)
Il D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera g)) che e' concessa amnistia "per il reato di lesioni personali volontarie lievissime previsto dall'art. 582, capoverso, del Codice penale, aggravato ai sensi dell'art. 585, in relazione all'art. 577, stesso Codice, se concorre un'attenuante".
Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il 23 ottobre 1958. -------------AGGIORNAMENTO (29)
Il D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che e' concessa amnistia "per il delitto di lesioni personali lievissime, preveduto dall'articolo 582 capoverso del Codice penale, aggravato ai sensi dell'articolo 585 in relazione allo articolo 577 capoverso dello stesso Codice".
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che l'amnistia di cui sopra ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 dicembre 1962. -------------AGGIORNAMENTO (36)
Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che "E' concessa amnistia, salvo quanto previsto dal presente decreto per i reati in materia tributaria:
[...] c) per il delitto di lesioni personali lievissime previsto dall'art. 582 capoverso del Codice penale, se il fatto e' commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966.
(Lesione personale)
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli ((61, numero 11-octies),))583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto e' punibile a querela della persona offesa.
------------AGGIORNAMENTO (24)
Il D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera g)) che e' concessa amnistia "per il reato di lesioni personali volontarie lievissime previsto dall'art. 582, capoverso, del Codice penale, aggravato ai sensi dell'art. 585, in relazione all'art. 577, stesso Codice, se concorre un'attenuante".
Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il 23 ottobre 1958. -------------AGGIORNAMENTO (29)
Il D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che e' concessa amnistia "per il delitto di lesioni personali lievissime, preveduto dall'articolo 582 capoverso del Codice penale, aggravato ai sensi dell'articolo 585 in relazione allo articolo 577 capoverso dello stesso Codice".
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che l'amnistia di cui sopra ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 dicembre 1962. -------------AGGIORNAMENTO (36)
Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che "E' concessa amnistia, salvo quanto previsto dal presente decreto per i reati in materia tributaria:
[...] c) per il delitto di lesioni personali lievissime previsto dall'art. 582 capoverso del Codice penale, se il fatto e' commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966.
2. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-12-14, n. 202300397Provvedimento:Leggi di più...- annullamento del provvedimento questorile·
- art. 13-bis D.L. 14/2017·
- Daspo Urbano·
- divieto di accesso ai pubblici esercizi·
- eccesso di potere·
- mancanza di misure cautelari·
- misura di prevenzione·
- ordinanza impositiva dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria·
- spese di giudizio·
- violazione di presupposti applicativi
4. TAR Bologna, sez. I, sentenza 2024-02-12, n. 202400103Provvedimento:Leggi di più...- bilanciamento degli interessi·
- misura cautelare·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- pericolosità sociale·
- permesso di soggiorno temporaneo·
- revoca permesso di soggiorno·
- sicurezza pubblica·
- violazione art. 3 legge 241/1990·
- violazione art. 8 CEDU·
- violazione art. 9 d.lgs. 286/98