Articolo 690 del Codice Penale

Art. 690.

(Determinazione in altri dello stato di ubriachezza)

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona la ubriachezza altrui, somministrando bevande alcooliche, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire trecento a tremila.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930

Sentenze5


  • 2. TAR Palermo, sez. I, sentenza 2019-06-27, n. 201901740
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimenti amministrativi·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • condanna penale·
    • domanda di risarcimento danni·
    • eccesso di potere·
    • procedimento amministrativo·
    • requisiti morali per il rilascio di tesserino·
    • ritiro tessera professionale·
    • violazione art. 123 D.lgs. n. 285/1992·
    • violazione art. 3 D.A. Sicilia n. 1940/2014

  • 3. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2015-09-23, n. 201500283
    Provvedimento:
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    • art. 100 T.U.L.P.S.·
    • art. 21 Statuto di autonomia della Provincia autonoma di Bolzano·
    • art. 52 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196·
    • art. 689 c.p.·
    • art. 690 c.p.·
    • competenza del Questore·
    • comunicazione di avvio del procedimento amministrativo·
    • difetto di motivazione·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • misure cautelari·
    • misure di sicurezza pubblica·
    • ordine pubblico e sicurezza pubblica·
    • parere del Presidente della Provincia·
    • proporzionalità della misura·
    • prova della somministrazione di bevande alcoliche a minori·
    • sospensione della licenza di esercizio pubblico·
    • sospensione della licenza per 15 giorni·
    • tutela dei minori·
    • urgenza nel provvedimento amministrativo

  • 4. TAR Ancona, sez. I, sentenza 2010-12-20, n. 201003453
    Provvedimento:
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    • annullamento del provvedimento amministrativo·
    • art. 39 TULPS·
    • difetto di motivazione·
    • divieto di detenzione armi·
    • eccesso di potere·
    • proporzionalità del provvedimento·
    • regolamentazione delle armi·
    • sospensione del porto d'armi·
    • valutazione prognostica della pericolosità·
    • violazione della legge 241/1990
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