Articolo 733 del Codice Penale
Art. 733.
(Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale)
Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, e' punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda non inferiore a lire mille.
Puo' essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.
((20)) --------------AGGIORNAMENTO (20)
La L. 22 giugno 1956, n. 586 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Le sanzioni pecuniarie comminate dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storica (gia' moltiplicate per otto a norma del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250) sono aumentate a cento volte.
Tale aumento si estende all'ammenda prevista dall'art. 733 del Codice penale, nonche', per le bellezze naturali e panoramiche protette dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, all'ammenda prevista dall'art. 734 dello stesso Codice penale".
(Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale)
Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, e' punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda non inferiore a lire mille.
Puo' essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.
((20)) --------------AGGIORNAMENTO (20)
La L. 22 giugno 1956, n. 586 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Le sanzioni pecuniarie comminate dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storica (gia' moltiplicate per otto a norma del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250) sono aumentate a cento volte.
Tale aumento si estende all'ammenda prevista dall'art. 733 del Codice penale, nonche', per le bellezze naturali e panoramiche protette dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, all'ammenda prevista dall'art. 734 dello stesso Codice penale".
3. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-05-27, n. 202204261Provvedimento:Leggi di più...- art. 149 d.lgs. 42/2004·
- art. 21-septies e 21-octies l. 241/90·
- attività agro-silvo-pastorale·
- autorizzazione paesaggistica·
- compensazione delle spese·
- competenza della Soprintendenza·
- discrezionalità tecnica dell'amministrazione·
- eccesso di potere·
- misure cautelari e preventive·
- ripristino dello stato dei luoghi·
- tutela dei beni culturali·
- tutela penale del patrimonio culturale·
- vincolo archeologico