Articolo 246 del Codice Penale
Art. 246.
(Corruzione del cittadino da parte dello straniero)
Il cittadino, che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per se' o per altri, denaro o qualsiasi utilita', o soltanto ne accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinquemila a ventimila.
Alla stessa pena soggiace lo straniero che da' o promette il denaro o l'utilita'.
La pena e' aumentata:
1° se il fatto e' commesso in tempo di guerra;
2° se il denaro o l'utilita' sono dati o promessi per una propaganda col mezzo della stampa.
(Corruzione del cittadino da parte dello straniero)
Il cittadino, che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per se' o per altri, denaro o qualsiasi utilita', o soltanto ne accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinquemila a ventimila.
Alla stessa pena soggiace lo straniero che da' o promette il denaro o l'utilita'.
La pena e' aumentata:
1° se il fatto e' commesso in tempo di guerra;
2° se il denaro o l'utilita' sono dati o promessi per una propaganda col mezzo della stampa.