Articolo 246 del Codice Penale

Art. 246.

(Corruzione del cittadino da parte dello straniero)

Il cittadino, che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per se' o per altri, denaro o qualsiasi utilita', o soltanto ne accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinquemila a ventimila.

Alla stessa pena soggiace lo straniero che da' o promette il denaro o l'utilita'.

La pena e' aumentata:

1° se il fatto e' commesso in tempo di guerra;

2° se il denaro o l'utilita' sono dati o promessi per una propaganda col mezzo della stampa.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi