Articolo 152 del Codice Penale

Art. 152.

(Remissione della querela)

Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato.

La remissione e' processuale o estraprocessuale. La remissione estraprocessuale e' espressa o tacita. Vi e' remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volonta' di persistere nella querela.

La remissione puo' intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti.

La remissione non puo' essere sottoposta a termini o a condizioni.
Nell'atto di remissione puo' essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
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