Articolo 152 del Codice Penale
Art. 152.
(Remissione della querela)
Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato.
La remissione e' processuale o estraprocessuale. La remissione estraprocessuale e' espressa o tacita. Vi e' remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volonta' di persistere nella querela.
La remissione puo' intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti.
La remissione non puo' essere sottoposta a termini o a condizioni.
Nell'atto di remissione puo' essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.
(Remissione della querela)
Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato.
La remissione e' processuale o estraprocessuale. La remissione estraprocessuale e' espressa o tacita. Vi e' remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volonta' di persistere nella querela.
La remissione puo' intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti.
La remissione non puo' essere sottoposta a termini o a condizioni.
Nell'atto di remissione puo' essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.