Articolo 97 del Codice Penale
Art. 97.
(Minore degli anni quattordici)
Non e' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.
(Minore degli anni quattordici)
Non e' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.
2. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-03-29, n. 202303225Provvedimento:Leggi di più...- art. 26 D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448·
- art. 2 del bando di concorso·
- art. 97 della Costituzione·
- condotta incensurabile·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- non imputabilità penale dei minori di 14 anni·
- principi di buona amministrazione·
- requisiti di accesso ai concorsi pubblici·
- sindacato del giudice amministrativo·
- valutazione prognostica della condotta
3. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-09-29, n. 202308577Provvedimento:Leggi di più...- art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo·
- art. 2, comma 1, lettera g) del Bando di concorso·
- art. 55, comma 10, c.p.a.·
- art. 64, comma 2, del codice del processo amministrativo·
- esclusione da concorso pubblico·
- giudizio prognostico sulla condotta·
- incensurabilità della condotta·
- principio di non contestazione·
- requisiti morali e di condotta·
- sentenza di non luogo a procedere per minore età·
- sindacato giurisdizionale sui provvedimenti amministrativi·
- sindrome da automatismo casistico·
- sospensione del provvedimento amministrativo·
- valenza delle sentenze penali nel giudizio concorsuale·
- valutazione della discrezionalità amministrativa