Articolo 544 sexies del Codice Penale

Art. 544-sexies.

(( (Confisca e pene accessorie). ))((Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, e' sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

E' altresi' disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attivita' di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta e' pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attivita'. In caso di recidiva e' disposta l'interdizione dall'esercizio delle attivita' medesime))
Entrata in vigore il 31 luglio 2004
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi