Articolo 170 del Codice Penale
Art. 170.
(Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato)
Quando un reato e' il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato.
La causa estintiva di un reato, che e' elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso.
L'estinzione di taluno fra piu' reati connessi non esclude, per gli altri, l'aggravamento di pena derivante dalla connessione.
(Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato)
Quando un reato e' il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato.
La causa estintiva di un reato, che e' elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso.
L'estinzione di taluno fra piu' reati connessi non esclude, per gli altri, l'aggravamento di pena derivante dalla connessione.
3. TAR Salerno, sez. I, sentenza 2022-05-23, n. 202201408Provvedimento:Leggi di più...- art. 106 c.p.·
- art. 10 d.lgs. 235/2012·
- art. 13 d.lgs. 235/2012·
- art. 15 d.lgs. 235/2012·
- art. 170 c.p.·
- compensazione delle spese di giudizio·
- condanna patteggiata·
- diritto di elettorato passivo·
- diritto penale·
- elettorato passivo·
- estinzione del reato·
- giustizia amministrativa·
- incandidabilità·
- indulto·
- interpretazione delle norme·
- irragionevolezza·
- riabilitazione·
- ricandidabilità·
- sentenza di condanna ex art. 444 c.p.p.·
- sospensione condizionale della pena