Articolo 170 del Codice Penale

Art. 170.

(Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato)

Quando un reato e' il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato.

La causa estintiva di un reato, che e' elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso.

L'estinzione di taluno fra piu' reati connessi non esclude, per gli altri, l'aggravamento di pena derivante dalla connessione.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
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