Articolo 441 del Codice Penale
Art. 441.
(Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute)
Chiunque adultera o contraffa', in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a lire tremila.
(Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute)
Chiunque adultera o contraffa', in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a lire tremila.