Articolo 441 del Codice Penale
Art. 441.
(Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute)
Chiunque adultera o contraffa', in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a lire tremila.
(Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute)
Chiunque adultera o contraffa', in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a lire tremila.
3. TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2021-01-13, n. 202100485Provvedimento:Leggi di più...- art. 174 del Trattato CE·
- art. 2059 cod. civ.·
- art. 441 c.p.·
- danno patrimoniale e non patrimoniale·
- direttiva 93/42 CE·
- d.lgs. 46/1997·
- giurisdizione·
- giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione·
- legittimazione attiva·
- legittimazione passiva·
- omissione di vigilanza·
- principio di precauzione·
- protesi mammarie·
- responsabilità degli enti pubblici·
- risarcimento danni·
- violazione degli obblighi di controllo
4. TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2021-01-13, n. 202100484Provvedimento:Leggi di più...- art. 11 c.p.a.·
- art. 174 del Trattato CE·
- art. 2059 cod. civ.·
- art. 2-septies d.lgs. 196/2003·
- art. 441 c.p.·
- art. 52 d.lgs. 196/2003·
- art. 73 c.p.a.·
- danno patrimoniale e non patrimoniale·
- direttiva 93/42 CE·
- d.lgs. 46/1997·
- giurisdizione·
- legittimazione attiva·
- legittimazione passiva·
- omissione di vigilanza·
- Poly Implant Prothèse (P.I.P.)·
- principio di neminem laedere·
- principio di precauzione·
- protesi mammarie·
- Regolamento (UE) 2016/679·
- risarcimento danni·
- traslatio iudicii·
- violazione degli obblighi di controllo