Articolo 80 del Codice Penale

Art. 80.

(Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi)

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza o un decreto di condanna, si deve giudicare la stessa persona per un altro reato commesso anteriormente o posteriormente alla condanna medesima, ovvero quando contro la stessa persona si debbono eseguire piu' sentenze o piu' decreti di condanna.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
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