Articolo 608 del Codice Penale
Art. 608.
(Abuso di autorita' contro arrestati o detenuti)
Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia, anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorita' competente, e' punito con la reclusione fino a trenta mesi.
La stessa pena si applica se il fatto e' commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di una qualsiasi autorita' sulla persona custodita.
(Abuso di autorita' contro arrestati o detenuti)
Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia, anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorita' competente, e' punito con la reclusione fino a trenta mesi.
La stessa pena si applica se il fatto e' commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di una qualsiasi autorita' sulla persona custodita.
2. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 2024-05-16, n. 202404379Provvedimento:Leggi di più...- abuso di autorità·
- art. 18 d.l. 67/1997·
- art. 32 l. 152/1975·
- difetto di istruttoria·
- onere della prova·
- prescrizione del reato·
- recupero anticipazione spese legali·
- responsabilità civile·
- rivalsa amministrativa·
- sentenza definitiva di responsabilità