Articolo 432 del Codice Penale
Art. 432.
(Attentati alla sicurezza dei trasporti)
Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria.
Se dal fatto deriva un disastro, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni.
((7)) ---------------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.
(Attentati alla sicurezza dei trasporti)
Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria.
Se dal fatto deriva un disastro, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni.
((7)) ---------------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.
3. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2022-04-20, n. 202204688Provvedimento:Leggi di più...- art. 163, comma 1, e 167 c.p.·
- art. 337, 432 c. 1, 594 c.p.·
- art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196·
- art. 9 legge 5 febbraio 1992, n. 91·
- carenza di motivazione·
- concessione della cittadinanza·
- diniego di cittadinanza italiana·
- discrezionalità amministrativa·
- eccesso di potere·
- estinzione del reato·
- interesse pubblico·
- oscuramento delle generalità·
- pregiudizi penali·
- prova della rieducazione e dell'inserimento sociale·
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016·
- riabilitazione·
- sospensione condizionale della pena·
- tutela dei diritti della personalità·
- valutazione della pericolosità del soggetto·
- violazione art. 6 e 7 legge 91 del 1992