Articolo 16 del codice antimafia
Art. 16. Soggetti destinatari1.Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano:
a)ai soggetti di cui all'articolo 4;
b)alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attivita' terroristiche, anche internazionali.
2.Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i), la misura di prevenzione patrimoniale della confisca puo' essere applicata relativamente ai beni, nella disponibilita' dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attivita' di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza e' convalidato a norma dell'articolo 22, comma 2.
a)ai soggetti di cui all'articolo 4;
b)alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attivita' terroristiche, anche internazionali.
2.Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i), la misura di prevenzione patrimoniale della confisca puo' essere applicata relativamente ai beni, nella disponibilita' dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attivita' di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza e' convalidato a norma dell'articolo 22, comma 2.
1. TAR Trieste, sez. I, sentenza 2024-01-04, n. 202400021Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
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2. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-07-02, n. 202405854Provvedimento:Leggi di più...- annullamento autorizzazione amministrativa·
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- art. 67 d.lgs. n. 159/2011·
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- art. 88 d.lgs. n. 159/2011·
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3. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2024-09-19, n. 202416473Provvedimento:Leggi di più...- annullamento in autotutela·
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