Articolo 16 del codice antimafia

Art. 16. Soggetti destinatari1.Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano:
a)ai soggetti di cui all'articolo 4;
b)alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attivita' terroristiche, anche internazionali.
2.Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i), la misura di prevenzione patrimoniale della confisca puo' essere applicata relativamente ai beni, nella disponibilita' dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attivita' di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza e' convalidato a norma dell'articolo 22, comma 2.
((26))---------------AGGIORNAMENTO (26)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 gennaio - 27 febbraio 2019, n. 24 (in G.U. 1ª s.s. 6/3/2019, n. 10), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16 del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che le misure di prevenzione del sequestro e della confisca, disciplinate dagli articoli 20 e 24, si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, comma 1, lettera a)".
Entrata in vigore il 6 marzo 2019

Sentenze109


  • 1. TAR Trieste, sez. I, sentenza 2024-01-04, n. 202400021
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 1 d.lgs. 159/2011·
    • diritti fondamentali·
    • foglio di via obbligatorio·
    • garanzie processuali·
    • interpretazione restrittiva della norma·
    • misure di prevenzione·
    • pericolosità sociale·
    • rave party·
    • risarcimento danni·
    • tassatività sostanziale e processuale

  • 2. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-07-02, n. 202405854
    Provvedimento:
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    • annullamento autorizzazione amministrativa·
    • art. 106 c.p.a.·
    • art. 111 Cost.·
    • art. 21 septies L. 241/1990·
    • art. 395 c.p.c.·
    • art. 3 Cost.·
    • art. 41 Cost.·
    • art. 42 Cost.·
    • art. 67 d.lgs. n. 159/2011·
    • art. 84 d.lgs. n. 159/2011·
    • art. 88 d.lgs. n. 159/2011·
    • art. 89 bis d.lgs. n. 159/2011·
    • art. 93 L.R. n. 6/2010·
    • art. 97 Cost.·
    • Banca dati nazionale antimafia (BDNA)·
    • comunicazione antimafia·
    • comunicazione antimafia a cascata·
    • errore revocatorio·
    • error in iudicando·
    • informazione interdittiva antimafia·
    • interdittiva antimafia·
    • misure di prevenzione personali·
    • motivazione provvedimenti amministrativi·
    • requisiti soggettivi autorizzazione impianti carburanti·
    • spese compensate·
    • teoria del contagio·
    • tipicità e tassatività dei provvedimenti amministrativi·
    • tutela della libertà d'impresa·
    • violazione art. 86 d.lgs. n. 159/2011

  • 3. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2024-09-19, n. 202416473
    Provvedimento:
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    • annullamento in autotutela·
    • art. 94 del d.lgs. 159/2011·
    • certificati verdi·
    • diritti UE·
    • giudicato penale·
    • giurisdizione amministrativa·
    • improcedibilità del ricorso·
    • interdittiva antimafia·
    • legittimità costituzionale·
    • misure di prevenzione patrimoniale·
    • principio di ragionevolezza·
    • sospensione degli incentivi ex tunc·
    • sospensione e revoca degli incentivi·
    • tutela dei dati personali·
    • uso delle risorse finanziarie pubbliche
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