Articolo 602 del Codice di procedura civile

Art. 602.
(Modo dell'espropriazione).

Quando oggetto dell'espropriazione e' un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore e' stata revocata per frode, si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono.

Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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