Articolo 602 del Codice di procedura civile
Art. 602.
(Modo dell'espropriazione).
Quando oggetto dell'espropriazione e' un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore e' stata revocata per frode, si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono.
(Modo dell'espropriazione).
Quando oggetto dell'espropriazione e' un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore e' stata revocata per frode, si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono.