Articolo 635 del Codice di procedura civile

Art. 635.
(Prova scritta per i crediti dello Stato e degli enti pubblici).

Per i crediti dello Stato, o di enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato, sono prove idonee anche i libri o registri della pubblica amministrazione, quando un funzionario all'uopo autorizzato o un notaio ne attesta la regolare tenuta a norma delle leggi e dei regolamenti. Restano salve le disposizioni delle leggi sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti o istituti sopra indicati.

Per i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi ai rapporti indicati nell'articolo 459 secondo comma, sono altresi' prove idonee gli accertamenti eseguiti dall'ispettorato corporativo e dai funzionari degli enti.

Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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