Articolo 738 del Codice di procedura civile

Art. 738.
(Procedimento).

Il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore, che riferisce in camera di consiglio.

Se deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli stende le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente.

Il giudice puo' assumere informazioni.

Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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