Articolo 145 del Codice di procedura civile

Art. 145.
(Notificazione alle persone giuridiche).

La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa.

La notificazione alle societa' non aventi personalita' giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati ((di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile si fa))a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'articolo 19 secondo comma.

Se la notificazione non puo' essere eseguita a norma dei commi precedenti e nell'atto e' indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano le disposizioni degli articoli 138, 139 e 141.
Entrata in vigore il 26 maggio 1942
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