Articolo 340 del Codice civile
Art. 340.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 (40) ((223)) --------------AGGIORNAMENTO (40)
La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l'art. 236, comma 1) che "Dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia i provvedimenti emanati dal tribunale ai sensi dell'abrogato articolo 340 del codice civile e non possono essere iniziate o proseguite azioni per l'inosservanza, avvenuta in precedenza, dei suddetti provvedimenti". --------------AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 7, comma 12) che "Dopo l'articolo 337 del codice civile e' inserito il seguente: " Capo II. "Esercizio della responsabilita' genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita' del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio"".
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 (40) ((223)) --------------AGGIORNAMENTO (40)
La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l'art. 236, comma 1) che "Dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia i provvedimenti emanati dal tribunale ai sensi dell'abrogato articolo 340 del codice civile e non possono essere iniziate o proseguite azioni per l'inosservanza, avvenuta in precedenza, dei suddetti provvedimenti". --------------AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 7, comma 12) che "Dopo l'articolo 337 del codice civile e' inserito il seguente: " Capo II. "Esercizio della responsabilita' genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita' del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio"".