Articolo 447 del Codice civile
Art. 447.
(Inammissibilita' di cessione e di compensazione).
Il credito alimentare non puo' essere ceduto.
L'obbligato agli alimenti non puo' opporre all'altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate.
(Inammissibilita' di cessione e di compensazione).
Il credito alimentare non puo' essere ceduto.
L'obbligato agli alimenti non puo' opporre all'altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate.