Articolo 2930 del Codice civile

Art. 2930.

(Esecuzione forzata per consegna o rilascio).

Se non e' adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l'avente diritto puo' ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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