Articolo 1446 del Codice civile
Art. 1446.
(Annullabilita' nel contratto plurilaterale).
Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'annullabilita' che riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di questa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
(Annullabilita' nel contratto plurilaterale).
Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'annullabilita' che riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di questa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
4. TAR Bari, sez. III, sentenza 2022-06-15, n. 202200877Provvedimento:Leggi di più...- accordo tra proprietari confinanti·
- annullamento permesso di costruire·
- convenzioni urbanistiche·
- decadenza del permesso di costruire·
- deroghe alle distanze legali·
- distanze legali tra costruzioni·
- eccesso di potere·
- monetizzazione delle aree a standard·
- piani di lottizzazione·
- servitù attive e passive·
- tutela delle distanze minime·
- validità dei titoli edilizi in stato di emergenza epidemiologica·
- variazioni ai piani di lottizzazione
5. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-04-08, n. 201501778Provvedimento:Leggi di più...- affidamento diretto·
- annullamento di atti amministrativi·
- autotutela amministrativa·
- convenzione tra università e CUS·
- divieto di venire contra factum proprium·
- eccezione di difetto di giurisdizione·
- giurisdizione amministrativa·
- giurisdizione esclusiva·
- giurisdizione generale di legittimità·
- principio di buona fede·
- principio di evidenza pubblica·
- transazione·
- validità degli atti amministrativi