Articolo 327 del Codice civile
Art. 327.
((Usufrutto legale di uno solo dei genitori.))((Il genitore che esercita in modo esclusivo la potesta' e' il solo titolare dell'usufrutto legale))
((Usufrutto legale di uno solo dei genitori.))((Il genitore che esercita in modo esclusivo la potesta' e' il solo titolare dell'usufrutto legale))