Articolo 803 del Codice civile

Art. 803.

(Revocazione per sopravvenienza di figli).

Le donazioni, fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti legittimi al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente legittimo del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio naturale, fatto entro due anni dalla donazione, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio.((122))

La revocazione puo' essere domandata anche se il figlio del donante era gia' concepito al tempo della donazione.
-------------AGGIORNAMENTO (122)
La Corte Costituzionale con sentenza 22 giugno-3 luglio 2000 n. 250 (in G.U. 1a s.s. 05/07/2000 n. 28) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 803, primo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede che - in caso di sopravvenienza di un figlio naturale - la donazione possa essere revocata solo se il riconoscimento del figlio sia intervenuto entro due anni dalla donazione."
Entrata in vigore il 5 luglio 2000

Sentenze5

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