Articolo 161 del Codice civile

Art. 161.

(Riferimento generico a leggi o agli usi).

Gli sposi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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