Articolo 1165 del Codice civile
Art. 1165.
(Applicazione di norme sulla prescrizione).
Le disposizioni generali sulla prescrizione, quelle relative alle cause di sospensione e d'interruzione e al computo dei termini si osservano, in quanto applicabili, rispetto all'usucapione.
(Applicazione di norme sulla prescrizione).
Le disposizioni generali sulla prescrizione, quelle relative alle cause di sospensione e d'interruzione e al computo dei termini si osservano, in quanto applicabili, rispetto all'usucapione.