Articolo 1165 del Codice civile

Art. 1165.

(Applicazione di norme sulla prescrizione).

Le disposizioni generali sulla prescrizione, quelle relative alle cause di sospensione e d'interruzione e al computo dei termini si osservano, in quanto applicabili, rispetto all'usucapione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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