Articolo 1130 del Codice civile

Art. 1130.

(Attribuzioni dell'amministratore).

L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:
1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea, convocarla annualmente per l'approvazione del rendiconto condominiale di cui all'articolo 1130-bis e curare l'osservanza del regolamento di condominio;
2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio;
5) eseguire gli adempimenti fiscali;
6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalita' dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unita' immobiliare, nonche' ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza ((delle parti comuni dell'edificio)) Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili;
7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilita'. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresi' annotate: le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea, le deliberazioni nonche' le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro e' allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell'amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonche' gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilita' sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro puo' tenersi anche con modalita' informatizzate;
8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio;
9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;
10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.
Entrata in vigore il 8 gennaio 2014

Sentenze378


  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/04/2019, n. 10934
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    • 2. TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-05-13, n. 202400377
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      • art. 192 d.lgs. 152/2006·
      • art. 242 d.lgs. 152/2006·
      • art. 245 d.lgs. 152/2006·
      • art. 50 commi 4 e 5 d.lgs. 267/2000·
      • carenza di istruttoria·
      • disparità di trattamento·
      • eccesso di potere·
      • indagine preliminare sui parametri di inquinamento·
      • legittimazione passiva dell'amministratore condominiale·
      • misure di prevenzione dell'inquinamento·
      • ordinanza sindacale contingibile e urgente·
      • principio di buon andamento·
      • principio di imparzialità·
      • principio di lealtà·
      • principio di trasparenza·
      • ripristino della zona contaminata·
      • sostituzione del potere sindacale con strumenti ordinari·
      • sviamento di potere·
      • violazione del contraddittorio procedurale·
      • violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi

    • 3. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-12-07, n. 202318390
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      • annullamento d'ufficio·
      • annullamento provvedimento amministrativo·
      • art. 119 D.L. 34/2020·
      • art. 19 Legge 241/1990·
      • art. 37 D.P.R. 380/2001·
      • autorizzazione paesaggistica·
      • carenza documentale·
      • CILA Superbonus 110%·
      • compatibilità paesaggistica·
      • difformità edilizie·
      • eccesso di potere·
      • giusto procedimento·
      • motivazione del provvedimento amministrativo·
      • risarcimento danni·
      • SCIA in sanatoria·
      • silenzio dell'amministrazione·
      • sospensione dei lavori·
      • vincolo paesaggistico·
      • violazione art. 27 D.P.R. 380/2001

    • 5. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-09-23, n. 202407715
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      • art. 54 d.lgs. 267/2000·
      • compensazione delle spese di lite·
      • contingibilità e urgenza·
      • difetto di istruttoria·
      • eccesso di potere·
      • giurisprudenza in materia di ordinanze contingibili e urgenti·
      • interventi di messa in sicurezza·
      • legittimazione passiva·
      • motivazione delle ordinanze·
      • ordinanze contingibili e urgenti·
      • presupposti per l'adozione delle ordinanze·
      • principio di ragionevolezza e proporzionalità·
      • sospensione dell'accesso alle aree del castello·
      • tutela della pubblica e privata incolumità
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