Articolo 2551 del Codice civile
Art. 2551.
(Diritti ed obbligazioni dei terzi).
I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l'associante.
(Diritti ed obbligazioni dei terzi).
I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l'associante.
Sentenze • 5
4. TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2010-02-05, n. 201000135Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
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