Articolo 793 del Codice civile
Art. 793.
(Donazione modale).
La donazione puo' essere gravata da un onere.
Il donatario e' tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata.
Per l'adempimento dell'onere puo' agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso.
La risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di donazione, puo' essere domandata dal donante o dai suoi eredi.
(Donazione modale).
La donazione puo' essere gravata da un onere.
Il donatario e' tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata.
Per l'adempimento dell'onere puo' agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso.
La risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di donazione, puo' essere domandata dal donante o dai suoi eredi.
3. TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-04-02, n. 202401257Provvedimento:Leggi di più...- acquisizione al patrimonio comunale·
- annullamento di atti amministrativi·
- art. 11 c.p.a.·
- autotutela amministrativa·
- difetto di giurisdizione·
- diritti soggettivi·
- donazione modale·
- giurisdizione·
- giurisdizione del giudice ordinario·
- giurisprudenza amministrativa·
- modus della donazione
5. TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 2021-12-24, n. 202113475Provvedimento:Leggi di più...- atti interni dell'amministrazione·
- compensazione delle spese·
- delibera comunale·
- difetto di istruttoria·
- diritto di proprietà privata·
- donazione·
- eccesso di potere·
- inammissibilità del ricorso·
- legittimazione attiva·
- ordinanza comunale·
- sospensione dell'efficacia ex art. 55 c.p.a.·
- valutazione di impatto ambientale·
- violazione art. 49 d.lgs. 267/2000·
- violazione norme ambientali