contratti

Art. 23. Contratti1.I contratti relativi alla prestazione dei (( servizi di investimento, escluso il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi )) accessori sono redatti per iscritto e un esemplare e' consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, puo' prevedere con regolamento che, per motivate ragioni (( . . . )) o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto e' nullo.
2.E' nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tal casi nulla e' dovuto.
3.Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullita' puo' essere fatta valere solo dal cliente.
4.Le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario non si applicano ai servizi (( e attivita' )) di investimento (( . . . )), al collocamento di prodotti finanziari nonche' alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dell'articolo 25-bis ovvero della parte IV, titolo II, capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario.
5.Nell'ambito della prestazione dei servizi (( e attivita' )) di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonche' a quelli analoghi individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), non si applica l'articolo 1933 del codice civile.
6.Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.
Entrata in vigore il 8 ottobre 2007

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