accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari

Art. 17. Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari1.Le misure di accoglienza previste dal presente decreto tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali e' stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identita' di genere, le vittime di mutilazioni genitali.
2.Ai richiedenti protezione internazionale identificati come vittime della tratta di esseri umani si applica il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3.Nei centri di cui all'articolo 9 sono previsti servizi speciali di accoglienza delle persone vulnerabili portatrici di esigenze particolari, individuati con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, assicurati anche in collaborazione con la ASL competente per territorio. Tali servizi garantiscono misure assistenziali particolari ed un adeguato supporto psicologico.
4.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2018, N. 132)).
5.Ove possibile, i richiedenti adulti portatori di esigenze particolari sono alloggiati insieme ai parenti adulti gia' presenti nelle strutture di accoglienza.
6.I servizi predisposti ((ai sensi del comma 3)) garantiscono una valutazione iniziale e una verifica periodica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, da parte di personale qualificato.
7.La sussistenza di esigenze particolari e' comunicata dal gestore del centro alla prefettura presso cui e' insediata la Commissione territoriale competente, per l'eventuale apprestamento di garanzie procedurali particolari ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
8.Le persone che hanno subito danni in conseguenza di torture, stupri o altri gravi atti di violenza accedono ad assistenza o cure mediche e psicologiche appropriate, secondo le linee guida di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni. Il personale sanitario riceve una specifica formazione ai sensi del medesimo articolo 27, comma 1-bis, ed e' tenuto all'obbligo di riservatezza.
Entrata in vigore il 4 ottobre 2018

Sentenze119


  • 1. TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 2024-02-15, n. 202400390
    Provvedimento:
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    • abbandono del centro di accoglienza·
    • art. 23 D.Lgs. 142/2015·
    • carenza di istruttoria·
    • comunicazione di avvio del procedimento·
    • contraddittorio procedurale·
    • Direttiva 2013/33/UE·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza UE sulle sanzioni espulsive·
    • patrocinio a spese dello Stato·
    • principio di proporzionalità·
    • revoca delle misure di accoglienza·
    • travisamento dei fatti·
    • tutela della dignità umana·
    • violazione art. 14 e 17 D.Lgs. 142/2015·
    • violazione art. 7 legge 241/1990

  • 2. TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2024-10-01, n. 202402287
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    • art. 117 c.p.a.·
    • art. 60 c.p.a.·
    • art. 73 c.p.a.·
    • atti endoprocedimentali·
    • diniego di accesso alle misure di accoglienza·
    • D.Lgs. n. 142/2015·
    • giurisprudenza sul silenzio amministrativo·
    • inammissibilità del ricorso·
    • misure cautelari·
    • misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale·
    • motivazione del provvedimento amministrativo·
    • onere della prova·
    • patrocinio a spese dello Stato·
    • silenzio amministrativo·
    • sospensione dell'iter procedimentale·
    • valutazione della vulnerabilità del richiedente asilo

  • 3. TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2022-11-30, n. 202200516
    Provvedimento:
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    • art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115·
    • art. 23 d.lgs. 142/2015·
    • art. 60 cod. proc. amm.·
    • diritto all'asilo·
    • patrocinio a spese dello Stato·
    • proporzionalità delle sanzioni·
    • revoca delle misure di accoglienza·
    • risarcimento del danno·
    • violazione art. 7 l. 241/1990·
    • violazione direttiva 33/2013/UE

  • 4. TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2024-07-01, n. 202401680
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    • annullamento decreto prefettizio·
    • art. 14 decreto legislativo 142/2015·
    • art. 35 bis decreto legislativo 25/2008·
    • art. 60 cod. proc. amm.·
    • art. 9 decreto legislativo 142/2015·
    • cessazione delle misure di accoglienza·
    • misure di accoglienza·
    • rigetto domanda di protezione internazionale·
    • sospensione efficacia esecutiva del provvedimento·
    • sospensiva nel giudizio ordinario·
    • violazione art. 23 decreto legislativo 142/2015

  • 5. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-08-02, n. 202307489
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    • art. 23 d.lgs. 142/2015·
    • comportamenti gravemente violenti·
    • direttiva 2013/33/UE·
    • diritti fondamentali dei richiedenti asilo·
    • estinzione del giudizio per mancata prosecuzione·
    • principio di dignità umana·
    • principio di non colpevolezza·
    • proporzionalità delle sanzioni·
    • revoca delle misure di accoglienza·
    • violazione delle regole del centro di accoglienza
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