modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150
Art. 27. Modifiche al decreto legislativo
1° settembre 2011, n. 1501.All'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: "protezione internazionale" sono aggiunte le seguenti: "o la sezione";
2) al secondo periodo, dopo le parole: "la Commissione territoriale" sono inserite le seguenti: "o la sezione";
3) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' competente il tribunale in composizione monocratica, che ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello in cui ha sede la struttura ovvero il centro.";
b)al comma 3, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente e' stato adottato un provvedimento di trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i termini previsti dal presente comma sono ridotti della meta'.";
c)il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:
a) da parte di un soggetto nei cui confronti e' stato adottato un provvedimento di trattenimento in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;
c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni;
d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.";
d)al comma 5, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "L'ordinanza di cui all'articolo 5, comma 1, e' adottata entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), del comma 4, quando l'istanza di sospensione e' accolta, al ricorrente e' rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.";
e)dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 5 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara, per la seconda volta, inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.";
f)il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria. In caso di rigetto, la Corte d'Appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte d'Appello.";
g)dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
"9-bis. L'ordinanza di cui al comma 9, nonche' i provvedimenti di cui all'articolo 5 sono comunicati alle parti a cura della cancelleria.".
Note all'art. 27:
- Per l'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, si veda nelle note all'articolo 4.
1° settembre 2011, n. 1501.All'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: "protezione internazionale" sono aggiunte le seguenti: "o la sezione";
2) al secondo periodo, dopo le parole: "la Commissione territoriale" sono inserite le seguenti: "o la sezione";
3) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' competente il tribunale in composizione monocratica, che ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello in cui ha sede la struttura ovvero il centro.";
b)al comma 3, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente e' stato adottato un provvedimento di trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i termini previsti dal presente comma sono ridotti della meta'.";
c)il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:
a) da parte di un soggetto nei cui confronti e' stato adottato un provvedimento di trattenimento in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;
c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni;
d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.";
d)al comma 5, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "L'ordinanza di cui all'articolo 5, comma 1, e' adottata entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), del comma 4, quando l'istanza di sospensione e' accolta, al ricorrente e' rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.";
e)dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 5 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara, per la seconda volta, inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.";
f)il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria. In caso di rigetto, la Corte d'Appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte d'Appello.";
g)dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
"9-bis. L'ordinanza di cui al comma 9, nonche' i provvedimenti di cui all'articolo 5 sono comunicati alle parti a cura della cancelleria.".
Note all'art. 27:
- Per l'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, si veda nelle note all'articolo 4.