Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati
Art. 15.Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati1.Con effetto dal 20 luglio 2020 all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole «di eta' pari o superiore a sessanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «di eta' superiore a diciotto anni».
2.L'articolo 89-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' abrogato.
3.Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 178 milioni di euro per l'anno 2020 e in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede, quanto a 46 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2, e quanto a 132 milioni di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.
2.L'articolo 89-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' abrogato.
3.Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 178 milioni di euro per l'anno 2020 e in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede, quanto a 46 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2, e quanto a 132 milioni di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.