(requisiti per la valutazione)

Art. 27.(Requisiti per la valutazione)1.L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, in relazione al ruolo di appartenenza:
a)aver maturato gli anni di permanenza minima indicati per ciascun grado e aver compiuto i periodi minimi di comando ((...)) previsti dalle tabelle ((1)) e 4, allegate al presente decreto;
b)essere in possesso dei titoli e aver superato gli esami e i corsi eventualmente stabiliti con determinazione del Comandante Generale.
2.Ai fini della valutazione per l' avanzamento, i periodi di comando di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, indicati nelle tabelle di cui al comma 1 per il grado rivestito, possono essere svolti, un tutto o parte, nel grado immediatamente inferiore, se previsto nelle medesime tabelle. Tali periodi devono essere svolti presso comandi, unita', reparti ed enti organicamente previsti, anche in ambito internazionale.
3.Il periodo di comando prescritto ai fini dell' avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzione che comportino attribuzioni, oltre che disciplinari, di carattere operativo, addestrativo e di impiego del personale.
4.Il periodo di attribuzione specifiche prescritto ai fini dell' avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni proprie del ruolo di appartenenza.
5.I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati nelle tabelle stesse, individuati con determinazione del Comandante Generale.
6.Ai fini della determinazione delle anzianita' minime di grado richieste per l'inclusione nelle aliquote di valutazione di cui all'articolo 28, si computa sia l'anno solare di conferimento del grado rivestito, sia quello di inserimento nelle aliquote di valutazione per l' avanzamento al grado superiore.
Entrata in vigore il 22 giugno 2017
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