conferimento degli incarichi superiori

Art. 7. Conferimento degli incarichi superiori1.Il conferimento degli incarichi superiori, quali previsti nella tabella A, nel limite dei posti in organico, avviene mediante valutazione comparativa alla quale sono ammessi i dirigenti penitenziari con almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio senza demerito dall'ingresso in carriera.
2.Con decreto del Ministro, su proposta del Capo del Dipartimento, sono determinati con cadenza triennale, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge, le categorie dei titoli di servizio ammesse a valutazione con riferimento agli incarichi espletati, alle responsabilita' assunte, nonche' ai percorsi formativi seguiti, i punteggi da attribuire alle stesse, il periodo temporale di riferimento per la valutabilita' dei titoli, nonche' il coefficiente minimo di idoneita' all'incarico che comunque non puo' essere fissato in misura inferiore alla meta' del punteggio complessivo massimo previsto per tutte le categorie dei titoli. Non sono ammessi alla valutazione i funzionari che nei tre anni precedenti hanno riportato la sanzione disciplinare superiore alla censura di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o, nel giudizio di valutazione annuale di cui all'articolo 13, comma 3, un punteggio inferiore a sessanta centesimi.
3.La commissione prevista dall'articolo 14, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 2, individua i funzionari idonei al conferimento degli incarichi superiori ed informa il direttore generale del personale e della formazione per l'emissione del provvedimento di conferimento dell'incarico.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 78 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:
«Art. 78. Sanzioni.
L'impiegato che viola i suoi doveri e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
1) la censura;
2) la riduzione dello stipendio;
3) la sospensione dalla qualifica;
4) la destituzione.
Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si applica l'art. 123.».
Entrata in vigore il 3 marzo 2006

Sentenze34


  • 1. TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-06-08, n. 202309789
    Provvedimento:
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    • annullamento graduatoria·
    • compensazione delle spese di lite·
    • composizione commissione giudicatrice·
    • eccesso di potere·
    • incarichi dirigenziali·
    • procedura di interpello·
    • procedura selettiva·
    • sfasamento temporale nella valutazione incarichi·
    • valutazione incarichi dirigenziali·
    • violazione di legge

  • 2. TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-03-20, n. 202405520
    Provvedimento:
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    • annullamento di provvedimento amministrativo·
    • art. 10 d.lgs. n. 63/2006·
    • art. 16 d.P.C.M. n. 84/2015·
    • compensazione delle spese di lite·
    • conferimento di incarichi superiori·
    • eccesso di potere·
    • principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento·
    • procedura di selezione degli incarichi dirigenziali·
    • sospensione dell'efficacia del provvedimento·
    • violazione art. 21 septies L. 241/1990·
    • violazione art. 7 co. 2 d.lgs. n. 63/2006·
    • violazione del giudicato

  • 3. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-09-21, n. 202308450
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 106 cod. proc. amm.·
    • art. 395 cod. proc. civ.·
    • blocco contrattuale·
    • diritto amministrativo·
    • errore di fatto·
    • pensione·
    • promozione alla vigilia·
    • revocazione sentenza·
    • riconoscimento giuridico e economico dei benefici·
    • sospensione delle progressioni di carriera

  • 4. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-07-25, n. 202406718
    Provvedimento:
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    • competenza del Consiglio di Stato·
    • concorso pubblico·
    • discrezionalità amministrativa·
    • giudicato·
    • giurisprudenza in materia di accesso ai documenti amministrativi·
    • interpello per incarichi dirigenziali·
    • motivazione del provvedimento amministrativo·
    • principio di trasparenza e imparzialità·
    • regolamentazione del personale dirigenziale·
    • riorganizzazione amministrativa·
    • sospensione dell'efficacia degli atti amministrativi·
    • valutazione comparativa dei titoli e dell'esperienza·
    • violazione del contraddittorio procedurale

  • 5. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-12-12, n. 202210877
    Provvedimento:
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    • art. 1 co. 260 lett. b) legge 266/2005·
    • art. 26 d.lgs. 63/2006·
    • art. 3 d.lgs. 63/2006·
    • art. 7 d.lgs. 63/2006·
    • art. 9 d.l. 78/2010·
    • blocco contrattuale·
    • compensazione delle spese·
    • differenza tra dirigenti penitenziari·
    • dirigenza penitenziaria·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • legge 27 dicembre 2005 n. 266·
    • principio di affidamento·
    • principio di equità·
    • progressioni di carriera·
    • promozione a fini giuridici·
    • promozione dirigenziale·
    • riforma della dirigenza penitenziaria·
    • sospensione degli effetti economici·
    • status dirigenziale
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