conferimento degli incarichi superiori

Art. 7. Conferimento degli incarichi superiori1.Il conferimento degli incarichi superiori, quali previsti nella tabella A, nel limite dei posti in organico, avviene mediante valutazione comparativa alla quale sono ammessi i dirigenti penitenziari con almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio senza demerito dall'ingresso in carriera.
2.Con decreto del Ministro, su proposta del Capo del Dipartimento, sono determinati con cadenza triennale, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge, le categorie dei titoli di servizio ammesse a valutazione con riferimento agli incarichi espletati, alle responsabilita' assunte, nonche' ai percorsi formativi seguiti, i punteggi da attribuire alle stesse, il periodo temporale di riferimento per la valutabilita' dei titoli, nonche' il coefficiente minimo di idoneita' all'incarico che comunque non puo' essere fissato in misura inferiore alla meta' del punteggio complessivo massimo previsto per tutte le categorie dei titoli. Non sono ammessi alla valutazione i funzionari che nei tre anni precedenti hanno riportato la sanzione disciplinare superiore alla censura di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o, nel giudizio di valutazione annuale di cui all'articolo 13, comma 3, un punteggio inferiore a sessanta centesimi.
3.La commissione prevista dall'articolo 14, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 2, individua i funzionari idonei al conferimento degli incarichi superiori ed informa il direttore generale del personale e della formazione per l'emissione del provvedimento di conferimento dell'incarico.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 78 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:
«Art. 78. Sanzioni.
L'impiegato che viola i suoi doveri e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
1) la censura;
2) la riduzione dello stipendio;
3) la sospensione dalla qualifica;
4) la destituzione.
Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si applica l'art. 123.».
Entrata in vigore il 3 marzo 2006
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