criteri di conferimento degli incarichi

Art. 10. Criteri di conferimento degli incarichi1.Gli incarichi sono conferiti ai dirigenti penitenziari per un periodo di tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni.
2.Lo stesso incarico puo' essere rinnovato una volta sola, per non oltre cinque anni.
3.Il conferimento degli incarichi si compie in applicazione dei seguenti criteri:
a)risultati conseguiti nei programmi e negli obiettivi precedentemente assegnati;
b)attitudini e capacita' professionali del funzionario;
c)natura e caratteristica degli obiettivi da conseguire.
4.Gli incarichi possono essere revocati:
a)quando, per qualsiasi causa, anche senza colpa, i funzionari non possano svolgere efficacemente il loro incarico nella sede che occupano;
b)quando i funzionari non abbiano raggiunto gli obiettivi assegnati.
5.Con decreto del Capo del Dipartimento sono fissate le procedure di comunicazione dei posti disponibili, al fine di consentire ai funzionari di manifestare la disponibilita' ad assumerli, ferma restando l'autonomia decisionale dell'Amministrazione.
6.Gli incarichi ai dirigenti penitenziari sono conferiti, con provvedimento del direttore generale del personale e della formazione, su proposta del titolare dell'ufficio di livello generale al quale i funzionari sono assegnati. Il conferimento degli incarichi superiori e' effettuato ai sensi dell'articolo 7, comma 3.
7.Gli incarichi ai dirigenti generali penitenziari sono conferiti con decreto del Ministro, su proposta del Capo del Dipartimento.
Entrata in vigore il 3 marzo 2006
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