inquadramenti nella carriera dirigenziale penitenziaria
Art. 26. Inquadramenti nella carriera dirigenziale penitenziaria1.I dirigenti generali dell'Amministrazione sono inquadrati nella nuova carriera con la qualifica di dirigente generale penitenziario, secondo l'ordine di ruolo.
2.I direttori generali non provenienti dai ruoli dell'Amministrazione, ai quali e' stato conferito l'incarico ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, o dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono inquadrati, a domanda da presentare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel ruolo della nuova carriera, con la qualifica corrispondente all'incarico rivestito che mantengono. Il suddetto inquadramento decorre dalla data di presentazione della domanda ed e' disposto, secondo i principi della invarianza della dotazione organica complessiva, con decreto del Ministro.
3.Il personale gia' inquadrato nella qualifica di dirigente superiore dell'Amministrazione e inquadrato nella nuova carriera con la qualifica di dirigente penitenziario, secondo l'ordine di ruolo, nel rispettivo ruolo professionale, ed e' riconosciuto idoneo a ricoprire gli incarichi superiori di cui alla tabella A.
4.Il personale gia' inquadrato nella qualifica di dirigente dell'Amministrazione e' inquadrato nella nuova carriera con la qualifica di dirigente penitenziario secondo l'ordine di ruolo e, in relazione alle esigenze di copertura della dotazione organica, e' ammesso al primo scrutinio per il conferimento degli incarichi superiori senza l'osservanza dei termini di cui all'articolo 7.
5.I dipendenti nominati dirigenti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge, sono inquadrati nella qualifica di dirigente penitenziario del rispettivo ruolo professionale. L'inquadramento e' disposto secondo l'ordine di ruolo, dopo i dirigenti di cui al comma 4.
6.I dipendenti gia' appartenenti agli ex profili professionali di direttore penitenziario, direttore di servizio sociale, direttore medico, gia' in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge, sono inquadrati, previa ricognizione delle effettive vacanze nella dotazione organica definita nella tabella A, nella qualifica di dirigente penitenziario del rispettivo ruolo professionale. Essi seguono in ruolo i funzionari indicati nel comma 5.
Note all'art. 26:
- Per il testo dell'art. 18 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 vedi note all'art. 8.
- Per il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 vedi note all'art. 8.
2.I direttori generali non provenienti dai ruoli dell'Amministrazione, ai quali e' stato conferito l'incarico ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, o dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono inquadrati, a domanda da presentare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel ruolo della nuova carriera, con la qualifica corrispondente all'incarico rivestito che mantengono. Il suddetto inquadramento decorre dalla data di presentazione della domanda ed e' disposto, secondo i principi della invarianza della dotazione organica complessiva, con decreto del Ministro.
3.Il personale gia' inquadrato nella qualifica di dirigente superiore dell'Amministrazione e inquadrato nella nuova carriera con la qualifica di dirigente penitenziario, secondo l'ordine di ruolo, nel rispettivo ruolo professionale, ed e' riconosciuto idoneo a ricoprire gli incarichi superiori di cui alla tabella A.
4.Il personale gia' inquadrato nella qualifica di dirigente dell'Amministrazione e' inquadrato nella nuova carriera con la qualifica di dirigente penitenziario secondo l'ordine di ruolo e, in relazione alle esigenze di copertura della dotazione organica, e' ammesso al primo scrutinio per il conferimento degli incarichi superiori senza l'osservanza dei termini di cui all'articolo 7.
5.I dipendenti nominati dirigenti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge, sono inquadrati nella qualifica di dirigente penitenziario del rispettivo ruolo professionale. L'inquadramento e' disposto secondo l'ordine di ruolo, dopo i dirigenti di cui al comma 4.
6.I dipendenti gia' appartenenti agli ex profili professionali di direttore penitenziario, direttore di servizio sociale, direttore medico, gia' in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge, sono inquadrati, previa ricognizione delle effettive vacanze nella dotazione organica definita nella tabella A, nella qualifica di dirigente penitenziario del rispettivo ruolo professionale. Essi seguono in ruolo i funzionari indicati nel comma 5.
Note all'art. 26:
- Per il testo dell'art. 18 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 vedi note all'art. 8.
- Per il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 vedi note all'art. 8.
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