Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 39


Art. 39.

(Art. 38 T. U. 1926).

Il prefetto ha facolta' di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.
Entrata in vigore il 26 giugno 1931
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