Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 30
Art. 30.
(Art. 29 T. U. 1926).
Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono :
1° le armi proprie, cioe' quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale e' l'offesa alla persona;
2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gaz asfissianti o accecanti.