Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 30


Art. 30.

(Art. 29 T. U. 1926).

Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono :

1° le armi proprie, cioe' quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale e' l'offesa alla persona;

2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gaz asfissianti o accecanti.

Entrata in vigore il 26 giugno 1931
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