Art 28

Art. 28.1.L'allievo ammesso a frequentare i corsi di cui agli articoli 48, 53, 56 e 102 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato o della Amministrazione del Ministero dell'interno o degli altri Corpi di polizia, durante il periodo di frequenza al corso e' posto in aspettativa con il trattamento economico piu' favorevole di cui all'articolo 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
Entrata in vigore il 17 ottobre 1986
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