vigilanza e sanzioni
Art. 10. Vigilanza e sanzioni1.Le province e i comuni vigilano sull'applicazione della presente legge.
2.L'esercizio dell'attivita' di autoriparazione da parte di una impresa non iscritta nel registro di cui all'articolo 2 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimilioni a lire trentamilioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attivita' illecita.
3.L'esercizio, da parte di una impresa, di attivita' di autoriparazione di pertinenza di sezioni del registro di cui all'articolo 2 diverse da quella in cui l'impresa e' iscritta e' punito, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all'attivita' principale, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attivita' illecita. Se la violazione sia ripetuta, si fa luogo alla cancellazione dell'impresa dal registro di cui all'articolo 2.
4.Chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 6 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila.
2.L'esercizio dell'attivita' di autoriparazione da parte di una impresa non iscritta nel registro di cui all'articolo 2 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimilioni a lire trentamilioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attivita' illecita.
3.L'esercizio, da parte di una impresa, di attivita' di autoriparazione di pertinenza di sezioni del registro di cui all'articolo 2 diverse da quella in cui l'impresa e' iscritta e' punito, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all'attivita' principale, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attivita' illecita. Se la violazione sia ripetuta, si fa luogo alla cancellazione dell'impresa dal registro di cui all'articolo 2.
4.Chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 6 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila.
1. TAR Salerno, sez. III, sentenza 2023-12-11, n. 202302925Provvedimento: Pubblicato il 11/12/2023 N. 02925/2023 REG.PROV.COLL. N. 01874/2019 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di ER (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1874 del 2019, proposto da SI AP e IO TU, rappresentati e difesi dagli avvocati Pasquale De Santis e Luisa Marrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Montoro (AV), non costituito in giudizio; per l'annullamento: dell'ordinanza di demolizione di opere edilizie e ripristino dello stato dei luoghi n° 105 del 7/08/2019 …Leggi di più...- abusi edilizi·
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2. Trib. Lecce, sentenza 04/10/2024, n. 3108Provvedimento: TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Onorario Avv. Grazia Carignani, ha pronunciato la seguente Sentenza Nella causa civile iscritta al n. 6537/23 del ruolo generale contenzioso civile, avente per oggetto “opposizione a ordinanza-ingiunzione”, discussa e decisa all'udienza del 4.10.2024, proposta da CH IP, rappresentato e difeso dall'Avv.to Orlando Stefano, mandato in atti; -opponente- contro Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal Dirigente Dr. Leuci Claudio Luigi; …Leggi di più...
3. Trib. Ivrea, sentenza 30/10/2024, n. 1040Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI IVREA in persona del Giudice Unico dott. Augusto Salustri ha emesso la seguente SENTENZA (art. 429 c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2740 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente tra DI NE (C.F. [...]), in proprio in qualità di trasgressore, nonché quale legale rappresentante di Demolizioni 4.0 S.r.l. (P.I. 12208230016), corrente in Ciriè (TO), Via IG Einaudi n. 1, rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Rossi e dall'Avv. Anna Luciana Angela Scaroina; - opponenti - e Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di NO (di seguito per brevità Camera …Leggi di più...
4. Trib. Bari, sentenza 07/11/2024, n. 4566Provvedimento: n. 933/2019 R.G. RE PUBBLICA ITALIANA IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott. Luca Sforza, ha pronunciato la seguente, S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 933/2019 R.G., avente ad oggetto: “Opposizione all'ordinanza- ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981 relative a sanzioni per l'emissione di assegni a vuoto”, vertente tra OS AN, elettivamente domiciliato in Locorotondo (Ba), alla Via S. Elia n. 101, presso lo studio dell'Avv. Claudia Leoci, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti, - …Leggi di più...
5. Trib. Palmi, sentenza 10/12/2024, n. 789Provvedimento: Tribunale di Palmi Sezione civile All'udienza del 10/12/2024, dinanzi al Giudice dott.ssa Maria Teresa Gentile, nel procedimento iscritto al n. 251/2024 R.G.A.C., è presente l'avv. Maria Zappia nell'interesse dell'opponente, e il dott. Francesco Marciano, munito di delega da parte della dott.ssa Natina Crea, per l'ente opposto. Le parti insistono in tutte le domande, eccezioni e difese come proposte nei rispettivi atti e chiedono la decisione. Il Giudice Preso atto, letto l'art. 429 c.p.c., decide la causa come da allegato dispositivo e contestuale motivazione che, previa lettura, restano allegati al presente verbale per farne parte integrante. Il Giudice Maria Teresa Gentile …Leggi di più...